Agente di commercio in Francia: l'indennità di due anni non è automatica!

Marika DevauxAvvocato franco-italiano al servizio degli operatori della distribuzione, dell'agenzia commerciale e del franchising in Europa
Quando un contratto di agenzia soggetto al diritto francese si conclude, si pone sempre la questione dell'indennità di fine rapporto dovuta all'agente.

È un contenzioso ricorrente davanti ai tribunali francesi come a quelli italiani.
Due recenti sentenze di corti d’appello francesi ridimensionano la regola dei due anni di provvigioni che l’agente di commercio può ottenere alla fine di un contratto soggetto al diritto francese.
Facciamo il punto!
Il principio
I tribunali francesi riconoscono un’indennità pari a 2 anni di provvigioni, calcolati sulla media degli ultimi 3 anni.
Si tratta di una prassi giurisprudenziale: il Codice di commercio francese non fissa alcun importo, e soltanto la direttiva europea impone un minimo di un anno di provvigioni, calcolato sulla media degli ultimi 5 anni.
I 2 anni non sono più automatici!
Valutazione in concreto e limitazione a 1 anno
La Corte d’appello di Poitiers ha limitato l’indennità a 1 anno di provvigioni, per un rapporto contrattuale durato 4 anni.
Diversi criteri giustificano questa limitazione:
- l’assenza di un patto di non concorrenza nel contratto dell’agente;
- la presenza di altre imprese concorrenti attive nello stesso settore;
- le reali possibilità di riconversione dell’agente.
Corte d’appello di Poitiers, 12 dicembre 2023, n. 23/00726
Clientela apportata dal preponente = nessuna indennità!
La Corte d’appello di Versailles ha ritenuto che, se la maggior parte della clientela è apportata dal preponente, all’agente non spetta alcuna indennità.
Nel caso specifico il rapporto è durato 15 anni, e si discuteva sia della qualificazione come agente di commercio o agente immobiliare, sia della rottura brutale (la Corte ha ritenuto sufficiente un preavviso di 8 mesi).
Ciò che ci interessa è il ragionamento: il lavoro di prospezione dell’agente è riconosciuto come utile allo sviluppo della clientela, ma le prove prodotte dimostravano che la clientela era apportata dal preponente (le agenzie bancarie).
Corte d’appello di Versailles, 11 gennaio 2024, n. 21/01375
Cosa ricordare
Con queste due sentenze, le corti d’appello ricordano che la regola dei due anni è una prassi e non un diritto assoluto: il giudice si riserva di valutarla e di modificarla.
Ricordano anche l’importanza di una valutazione caso per caso, tenendo conto delle specificità di ogni situazione contrattuale.
È quindi essenziale, per l’agente come per il preponente, anticipare l’eventuale fine del contratto e gestire al meglio la controversia che può opporli.

